Convenzione›Titolo V
Art. 40
40 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione, è composto dei membri del Consiglio della Comunità Economica Europea e di membri della Commissione della Comunità Economica Europea, da una poi te, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra.
Ogni membro del Consiglio di Associazione può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti dei membro titolare.
Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, un membro della Commissione e di metà dei membri rappresentanti i Governi degli Stati associati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-40