Art. 40
ConvenzioneTitolo V

Art. 40

40 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione, è composto dei membri del Consiglio della Comunità Economica Europea e di membri della Commissione della Comunità Economica Europea, da una poi te, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti dei membro titolare. Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, un membro della Commissione e di metà dei membri rappresentanti i Governi degli Stati associati.
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