Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 1 lug 1964
1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi alla esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito. 2. Fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 2 della, presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora, l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-4