Art. 33
ConvenzioneTitolo III

Art. 33

33 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
Ai sensi della presente Convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese Le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Le società di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con la economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.
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