Convenzione›Titolo II
Art. 24
24 / 161In vigore dal 1 lug 1964
1. I beneficiari degli aiuti del Fondo sono:
a) per quanto riguarda, gli aiuti non rimborsabili:
per i progetti di investimenti economici e sociali;
gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non
perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico:
per i programimi relativi alla formazione del personale
dirigente e alla formazione professionale nonché per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti;
per gli aiuti alla produzione, i produttori
per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i
gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi;
b) per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli
abbuoni di interessi;
per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure eventualmente, per decisione speciale della Comunità, imprese private;
per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i
gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi: ed eventualmente, per decisione speciale della Comunità, le imprese private.
2. Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le
spese correnti d'amministrazione, di ma i intenzione e di
funzionamento
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-24