Art. 24
ConvenzioneTitolo II

Art. 24

24 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
1. I beneficiari degli aiuti del Fondo sono: a) per quanto riguarda, gli aiuti non rimborsabili: per i progetti di investimenti economici e sociali; gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico: per i programimi relativi alla formazione del personale dirigente e alla formazione professionale nonché per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti; per gli aiuti alla produzione, i produttori per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi; b) per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli abbuoni di interessi; per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure eventualmente, per decisione speciale della Comunità, imprese private; per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi: ed eventualmente, per decisione speciale della Comunità, le imprese private. 2. Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le spese correnti d'amministrazione, di ma i intenzione e di funzionamento
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-24