Art. 21
ConvenzioneTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 1 lug 1964
Per il funzionamento delle azioni contemplate dall' lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessato stabilisce, alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5, un fascicolo per ogni progetto o programma per il quale sollecita un concorso finanziario Trasmette tale fascicolo alla Comunità indirizzandolo alla Commissione.
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