Convenzione›Titolo II
Art. 19
19 / 161In vigore dal 1 lug 1964
I prestiti della Banca di cui all'-b) possono essere
accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni può arrivare al 3 per cento per prestiti di una durata massima di 25 anni.
Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'-a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-19