Art. 17
ConvenzioneTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 1 lug 1964
Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal Protocollo n. 5, l'importo fissato dall' è impiegato: 1. nel settore degli investimenti economici e sociali: per progetti di infrastruttura economica e sociale; per pregetti a carattere produttivo d'interesse generale; per progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale, per l'assistenza tecnica che precede, accompagna e segue gli investimenti; 2. nel settore della cooperazione tecnica generale: per studi sulle prospettive di sviluppo delle economie degli stati associati, per programmi di formazione del personale dirigente e di formazione professionale; 3. nel settore degli aiuti per la diversificazione per la produzione: per azioni destinate essenzialmente a permettere la commercializzazione a prezzi di concorrenza sui mercati della Comunità nel loro insieme, incoraggiando specialmente la razionalizzazione delle colture e dei metodi di vendita e facilitando ai produttori gli adattamenti necessari; 4. nel settore della regolarizzazione dei corsi: per anticipazioni allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.
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