Convenzione›Titolo II
Art. 17
17 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal
Protocollo n. 5, l'importo fissato dall' è impiegato:
1. nel settore degli investimenti economici e sociali:
per progetti di infrastruttura economica e sociale;
per pregetti a carattere produttivo d'interesse generale;
per progetti a carattere produttivo e a redditività
finanziaria normale,
per l'assistenza tecnica che precede, accompagna e segue gli investimenti;
2. nel settore della cooperazione tecnica generale:
per studi sulle prospettive di sviluppo delle economie degli stati associati,
per programmi di formazione del personale dirigente e di
formazione professionale;
3. nel settore degli aiuti per la diversificazione
per la produzione:
per azioni destinate essenzialmente a permettere la
commercializzazione a prezzi di concorrenza sui mercati della Comunità nel loro insieme, incoraggiando specialmente la razionalizzazione delle colture e dei metodi di vendita e facilitando ai produttori gli adattamenti necessari;
4. nel settore della regolarizzazione dei corsi:
per anticipazioni allo scopo di contribuire ad attenuare le
conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-17