Convenzione›Titolo II
Art. 16
16 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Ai fini di cui all' e per la durata della presente
Convenzione un importo globale di 730 milioni di unità di conto è fornito:
a) per 666 milioni di unità di conto dagli Stati membri; questo importo, versato al "Fondo europeo di sviluppo" qui di seguito denominato il Fondo è impiegato sino a concorrenza di 620 milioni di unità il resto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
b) fino a concorrenza di 64 milioni di unità di conto dalla
Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la Banca, sotto forma di prestiti concessi da quest'ultima alle condizioni di cui al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, allegato alla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-16