Convenzione
Art. 11
10 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunità
prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunità e gli Stati associati interessati.
Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di tali
prodotti, quando essi siano originari degli Stati associati, è determinato, previa consultazione ml seno al Consiglio d'Associazione, dalla Comunità stessa mano a mano che questa definisce la propria politica agricola comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-11