Accordo 2
Art. 9
137 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente
alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano
adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso è concluso per la stessa durata della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-9