Art. 6
Accordo 2

Art. 6

134 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all' della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-6-2