Accordo 2
Art. 5
133 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
1. Per l'applicazione dell', paragrafo 2 della
Convenzione e per permettere ad uno Stato nembro di far fronte alle difficoltà menzionate in questo articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.
2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.
3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può
prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse.
In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
4. In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei
pagmenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.
5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte
con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato Comune.
6. La notificazione della Comunità al Consiglio di Associazione di
cui all', paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, è fatta dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-5-2