Art. 4
Accordo 2

Art. 4

132 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati associati, è comunicato senza indugio, a cura Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.
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