Accordo 2
Art. 4
132 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati associati, è comunicato senza indugio, a cura Stati membri e alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-4-2