Accordo 3
Art. 3
141 / 161In vigore dal 1 lug 1964
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Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale
esaurimento secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione e dal presente Accordo.
Tuttavia, le eventuali rimanenze degli aiuti per la produzione i
quali, secondo l', paragrafo 2, del Protocollo n. 5 saranno soppressi al più tardi allo scadere della Convenzione, saranno destinate ad altre forme di aiuti, secondo la procedura prevista dall', paragrafo 4 di detto Protocollo.
Allo scadere della Convenzione, gli Stati membri si impegnano a
versare, alle condizioni previste dall'articolo precedente, la parte dei loro contributi che non è ancora stata richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-3-3