Art. 3
Accordo 1

Art. 3

124 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tolte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, la applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-3