Art. 2
Accordo 2

Art. 2

130 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'attività di quesiti ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in applicazione degli della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità dopo che la Commissione è stata invitata a dare il proprio parere. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione. 2. Qualora, le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell' della Convenzione.
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