Accordo 3
Art. 19
157 / 161In vigore dal 1 lug 1964
1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori
d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.
2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle
rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro del Fondo di cui al paragrafo precedente, la Commissione potrà presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-19