Accordo 3
Art. 17
155 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.
2. La Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del
Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate nel regolamento finanziario di cui all'.
3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata stabilita
dall', dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-17