Art. 16
Accordo 3

Art. 16

154 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. La Commissione si accerta delle condizionii alle quali gli aiuti della Comunità finanziati dal Fondo sono impiegati dagli Stati associati, dai paesi e territori d'oltremare o dai dipartimenti francesi d'oltremare beneficiari. Essa ne informa il Consiglio periodicamente, almeno una volta all'anno. Il Consiglio prende le decisioni che si rivelassero necessarie alla maggioranza qualificata stabilita dall'.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-16