Art. 14
Accordo 3

Art. 14

152 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. 1. Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide all'unanimità della destinazione delle somme incassate a, titolo dei riimborsi in capitale e dei pagamenti in interessi dei prestiti a condizioni speciali, nonché della loro eventuale nuova attribuzione agli Stati associati. 2. Successivamente, e tenendo conto delle disposizioni dell', il Consiglio decide all'unanimità se tali somme debbano essere rimborsate agli Stati membri o destinate dalla Comunità ad altre operazioni.
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