Art. 10
Accordo 2

Art. 10

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In vigore dal 1 lug 1964
. Il presente Accordo, redatto in un unito esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Yaoundè, il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maestà il Re dei Belgi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica federale di Germania: W. SCHEEL Per il Presidente della Repubblica francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: E. SCHAUS Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS -----------------------------------------------
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