Accordo 3
Art. 1
139 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità
Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio.
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in
appresso denominato il Trattato,
Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunita Economica
Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, in appresso denominata la Convenzione, e in particola re il Titolo II relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica,
Vista la decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri, riuniti in seno al Consiglio, del 23 ottobre 1962 che fissa in 70 milioni di unità di conto gli aiuti a favore dei paesi e territori d'oltremare associati che mantengono relazioni paiticolari con la Francia ed i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori d'oltremare e dei Dipartimenti francesi d'oltremare,
Considerando che è necessario fissare le modalità di dotazione
del Fondo Europeo di Sviluppo, nonché i contributi degli Stati membri a tale dotazione,
Considerando, altresì, che deve essere determinata la procedura di
approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria di controllo dell'impiego degli aiuti,
Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica
Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:;
.
1. Gli Stati membri istituiscono un fondo chiamato "Fondo Europeo di Sviluppo".
2. Essi mettono a disposizione dell'organo di gestione del Fondo un
importo di 730 milioni di unità di conto, suddiviso come segue:
Belgio......................... 69 milioni
Repubblica federale di Germania........... 246,5 milioni
Francia....................... 246,5 milioni
Italia......................... 100 milioni
Lussemburgo....................... 2 milioni
Paesi Bassi....................... 66 milioni
3. L'importo di 730 milioni di unità di conto è impiegato, fino a
concorrenza di 680 milioni di unita di conto, sotto forma di aiuti non rimborsabili; la rimanenza viene impiegata sotto forma di prestiti a condizioni speciali.
4. All'importo di 730 milioni di unità di conto si aggiungono,
sino a concorrenza di 70 milioni di unità di conto, prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto; per questi prestiti sono concessi, sulle risorse del Fondo, abbuoni di interesse alle condizioni di cui all' della Convenzione.
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