Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. 165 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
165 articoli
Convenzione
Art. 2 Articolo 2 1. I prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione neg Art. 3 Articolo 3 1. Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento tariffario ai prodotti or Art. 4 Articolo 4 1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi alla esportazione sui propri prodo Art. 5 Articolo 5 1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati Art. 6 Articolo 6 1. Gli Stati associati sopprimono, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in Art. 7 Articolo 7 Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il r Art. 8 Articolo 8 La presente Convenzione non ostacola il mantenimento e la creazione di unioni d Art. 9 Articolo 9 La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni d Art. 10 Articolo 10 Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le Art. 11 Articolo 11 Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunità prende in cons Art. 12 Articolo 12 1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti convengono Art. 13 Articolo 13 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività econ Art. 14 Articolo 14 Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e titolo I Scambi commerciali.
Art. 1 Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malga titolo II Cooperazione - finanziaria e tecnica
Art. 15 Articolo 15 La Comunità partecipa alle, condizioni indicate più oltre, alle misure atte a Art. 16 Articolo 16 Ai fini di cui all'articolo 15 e per la durata della presente Convenzione un i Art. 17 Articolo 17 Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal Protocollo n. 5, Art. 18 Articolo 18 Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati: a) fino a concorrenza Art. 19 Articolo 19 I prestiti della Banca di cui all'articolo 16-b) possono essere accompagnati d Art. 20 Articolo 20 1. La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria del Fondo antici Art. 21 Articolo 21 Per il funzionamento delle azioni contemplate dall'articolo 17 lo Stato associ Art. 22 Articolo 22 La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in vi Art. 23 Articolo 23 Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o programimi Art. 24 Articolo 24 1. I beneficiari degli aiuti del Fondo sono: a) per quanto riguarda, gli aiuti Art. 25 Articolo 25 Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dal Fondo o dalla Banca l Art. 26 Articolo 26 L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di programmi, Art. 27 Articolo 27 Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della. cooperaz Art. 28 Articolo 28 La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato titolo III Diritto di stabilimento, servizi, pagamenti e capitali
Art. 29 Articolo 29 Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i Art. 30 Articolo 30 Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle società di uno Art. 31 Articolo 31. Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione importa, fatte Art. 32 Articolo 32 Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate come servizi le prestazi Art. 33 Articolo 33 Ai sensi della presente Convenzione, per società si intendono le società di di Art. 34 Articolo 34 Il Consiglio di Associazione adotta tutte le decisioni necessarie onde favorir Art. 35 Articolo 35 Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria Art. 36 Articolo 36 Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli Art. 37 Articolo 37 1. Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio c Art. 38 Articolo 38 Il Consiglio di Associazione formula qualsiasi utile raccomandazione alle Part titolo V Le Istituzioni dell'Associazione
Art. 39 Articolo 39 Le Istituzioni dell'Associazione sono: il Consiglio di Associazione assistito Art. 40 Articolo 40 Il Consiglio di Associazione, è composto dei membri del Consiglio della Comuni Art. 41 Articolo 41. La Presidenza del Consiglio di Associazione è esecitata a turno da un membro Art. 42 Articolo 42 Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Art. 43 Articolo 43 Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo fra la Comunità, d Art. 44 Articolo 44 Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dis Art. 45 Articolo 45 Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento del suo compito da u Art. 46 Articolo 46 La Presidenza del Comitato di Associazione è affidata allo Stato che assume la Art. 47 Articolo 47 1. Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i co Art. 48 Articolo 48 Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attiv Art. 49 Articolo 49 L'attività del segretario del Consiglio di Associazione e del Comitato di Asso Art. 50 Articolo 50 La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. E Art. 51 Articolo 51 1. Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzion Art. 52 Articolo 52 Il Consiglio di Associazione può fare qualsiasi raccomandazione per agevolare Art. 53 Articolo 53 Le spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione sono prese a car Art. 54 Articolo 54 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natur Art. 55 Articolo 55 La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri de Art. 56 Articolo 56 Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà conclusa validam Art. 57 Articolo 57 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo Art. 58 Articolo 58 1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda d'adesion Art. 59 Articolo 59 La presente Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere d Art. 60 Articolo 60 Un anno prima della scadenza della presente Convenzione le parti Contraenti es Art. 61 Articolo 61 La Comunità e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2, 5 Art. 62 Articolo 62 La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di Art. 63 Articolo 63 I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integra Art. 64 Articolo 64 La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, francese Protocollo 1
titolo V Disposizioni generali e finali
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVEZIONE DI ASSOCIAZIONE Art. 2 Articolo 2 In base alle tariffe o agli elenchli di cui il consiglio di Associazione ha pre Art. 3 Articolo 3 Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi doganali e le ta Art. 4 Articolo 4. Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tal Protocollo 2
titolo V Disposizioni generali e finali
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZION Art. 2 Articolo 2. Il contingente globale di cui al primo comma dell'articolo 1, è istituito ed a Art. 3 Articolo 3. Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti originari degli St Art. 4 Articolo 4. Ciascuno Stato associato si dichiara disposto ad abolire le restrizioni quanti Art. 5 Articolo 5. 1. Alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, Protocollo 5
Art. 1 PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI Le Alte Parti Contraenti han Art. 2 Articolo 2. I progetti sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili o mediante prestiti Art. 3 Articolo 3. I progetti sono presentati alla Comunità, indirizzandoli alla Commissione. Tut Art. 4 Articolo 4. 1. L'assistenza tecnica connessa agli investimenti è finanziata mediante aiuti Art. 5 Articolo 5. Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione Art. 6 Articolo 6. Il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della Conven Art. 7 Articolo 7. Le azioni della Comunità nel settore della cooperazione tecnica sono finanziat Art. 8 Articolo 8. Le domande degli Stati associali sono presentate alla Comunità indirizzandole Art. 9 Articolo 9. Le azioni di finanziamento della Comunità nel settore della cooperazione tecni Art. 10 Articolo 10. I Governi degli Stati associati ed, eventualmente gli istituti o altri organi Art. 11 Articolo 11. I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della Convenzione ser Art. 12 Articolo 12. Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e pos Art. 13 Articolo 13. La Comunità stabilisce le condizioni per la concessione dei prestiti nonché, Art. 14 Articolo 14. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concessione Art. 15 Articolo 15. La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito è stabilita in base Art. 16 Articolo 16. I prestiti possono essere impiegati per coprire le spese di importazione nonc Art. 17 Articolo 17. I prestiti comportano un saggio di interesse identico a quello praticato dall Art. 18 Articolo 18. La Comunità decide la concessione di abbuoni di interessi. L'importo degli ab Art. 19 Articolo 19. Per il finanziamento delle azioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4 dell Art. 20 Articolo 20. Le domande di anticipazioni sono presentate alla Comunità, e indirizzate alla Art. 21 Articolo 21. La Comunità fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che sono garan Art. 22 Articolo 22. Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli articoli 17, pa Art. 23 Articolo 23. Gli aiuti per la produzione hanno lo scopo di rendere più agevole ai produtto Art. 24 Articolo 24. Gli aiuti per la produzione e per la diversificazione sono ripartiti come seg Art. 25 Articolo 25. Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'artico Art. 26 Articolo 26. 1. Per ciascuno degli undici Stati associati che beneficiano contemporaneamen Art. 27 Articolo 27. Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la produzione e Art. 28 Articolo 28. La Conunità esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso pres Art. 29 Articolo 29. 1. La Comunità esamina immediatamente dopo la fine di ogni anno a decorrere d Art. 30 Articolo 30. 1. L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle disposizioni Art. 31 Articolo 31. Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere impiegati co Art. 32 Articolo 32. Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno Stato associa Art. 33 Articolo 33. Le somme che gli Stati associati, i quali beneficiano contemporaneamente di a Art. 34 Articolo 34. 1. Le somme previste dall'articolo 24 paragrafo 2 sono ripartite come segue ( Art. 35 Articolo 35. In base al programma previsto al precedente articolo 25, la Comunità esaminat Art. 36 Articolo 36. I progetti di aiuti per la diversificazione sono finanziati mediante aiuti no Art. 37 Articolo 37. Ciascuno Stato associato presenta alla Comunità, nell'ambito del proprio prog Art. 38 Articolo 38. Le disposizioni dei Capitoli I, II. III, e IV del persente Protocollo si appl Art. 39 Articolo 39. Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati associati, eve Art. 40 Articolo 40. Le Spese finanziarie e amministrative per la gestione del Fondo sono imputate Art. 41 Articolo 41. Le importazioni in uno Stato associato che siano oggetto di un contratto di f Art. 42 Articolo 42. La Comunità e gli Stati associati collaborano a tutte le misure necessarie pe Protocollo 6
Art. 1 PROTOCOLLO N 6 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA ASSOCIAZIONE L Art. 2 Articolo 2. La Comunità e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo rig Art. 3 Articolo 3. I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di v Protocollo 7
Art. 1 PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL VALORE DELL'UNITA DI CONTO Le Alte Parti Contraenti hanno conv Art. 2 Articolo 2. La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definit Art. 3 Articolo 3. L'unità di conto definita all'articolo 1 resterà immutata durante tutto il per Accordo 1
Art. 1 Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Accia Art. 2 Articolo 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 della Convenzio Art. 3 Articolo 3. Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tolte le volte che, secondo il Art. 4 Articolo. 4. Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle dis Art. 5 Articolo 5. Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmata rio conformemente alle p Art. 6 Articolo 6. Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla Art. 7 Articolo 7. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, i Accordo 2
Art. 1 Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'ap Art. 2 Articolo 2. 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione su Art. 3 Articolo 3. Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione che preve Art. 4 Articolo 4. Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattat Art. 5 Articolo 5. 1. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione e per pe Art. 6 Articolo 6. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 51 della Con Art. 7 Articolo 7. Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione del Art. 8 Articolo 8. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commission Art. 9 Articolo 9. Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle propri Art. 10 Articolo 10. Il presente Accordo, redatto in un unito esemplare in lingua francese, italia Accordo 3
Art. 1 Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità I Rap Art. 2 Articolo 2. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e successivamente p Art. 3 Articolo 3. Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale esaurimento s Art. 4 Articolo 4. Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimità tutte le operazion Art. 5 Articolo 5. 1. Qualora, allo scadere dei tre anni successivi all'entrata in vigore della C Art. 6 Articolo 6. Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di interessi, gli i Art. 7 Articolo 7. L'importo di cui all'articolo 1 è ripartito come segue: 1. 730 milioni di unit Art. 8 Articolo 8. Fatte salve le disposizioni, dell'articolo 11, il Fondo è gestito dalla Commis Art. 9 Articolo 9. 1. La Commissione istituisce i progetti o programmi che le sono presentati dag Art. 10 Articolo 10. Le condizioni della partecipazione della Banca alla gestione dei prestiti a c Art. 11 Articolo 11. 1. È istitutito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stat Art. 12 Articolo 12. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, sono oggetto di decisione presa Art. 13 Articolo 13. Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all'articolo 10, la Commi Art. 14 Articolo 14. 1. Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide all'unanimità dell Art. 15 Articolo 15. Il regolamento finanziario di cui all'articolo 18 preciserà le condizioni all Art. 16 Articolo 16. La Commissione si accerta delle condizionii alle quali gli aiuti della Comuni Art. 17 Articolo 17. 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gest Art. 18 Articolo 18. Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un regola Art. 19 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dal Art. 20 Articolo 20. Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle propr Art. 21 Articolo 21. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italia Protocollo
Art. 1 Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux Le Alte Parti C Art. 2 Articolo 2. Il presente Protocollo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle pro Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360