Art. 1 · LEGGE 20 maggio 1964, n. 346

Art. 1

LEGGE 20 maggio 1964, n. 346

In vigore dal 19 giu 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero. Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 250 unità, di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.
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