Art. 65
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Onere finanziario
All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 14 58, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 aprile 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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