Art. 62 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 62

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 25 nov 1973
Norme in materia di trattamento economico Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.
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