Art. 59 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 59

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Conferimento dei posti disponibili nelle carriere direttive di concetto, esecutiva ed ausiliaria Al conferimento delle promozioni per ì posti disponibili o che si renderanno tali per effetto della prima applicazione della presente legge, nelle varie qualifiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
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