Art. 58 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 58

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, e fino alla concorrenza di due terzi dei posti, potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio di Stato e al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al quadro 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonchè al personale appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un biennio presso gli uffici del Consiglio di Stato. Il concorso consisterà in un colloquio sulle materie che formano oggetto delle prove orali dell'esame previsto per il concorso di ammissione alla carriera. Alle operazioni di concorso provvede la Commissione prevista dall'.
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