Art. 54 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 54

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria, che svolga esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data della sua entrata in vigore, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data suddetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193#art-54