Art. 53 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 53

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Inquadramento nello nuove qualifiche del personale della carriera ausiliaria Nella prima, attuazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria, appartenente al ruolo ordinario è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella D, nello stesso ordine e con la stessa anzianità del ruolo, di provenienza.
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