Art. 52 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 52

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera esecutiva Nella prima attuazione della presente legge, il personale della carriera esecutiva appartenente al ruolo ordinario è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella B, nello stesso ordine e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.
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