Art. 49 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 49

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Inquadramento nelle nuove qualifiche dell'attuale personale di segreteria Nella prima attuazione della presente legge il personale di segreteria appartenente al ruolo ordinario della carriera di concetto è inquadrato nelle nuove qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella A, previo parere favorevole della Commissione speciale di inquadramento prevista dall', nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, secondo la corrispondenza appresso indicata: Qualifica di provenienza: segretario capo di sezione; segretario principale di sezione; segretario di sezione; segretario aggiunto di sezione di 1ª classe; segretario aggiunto di 2ª classe. Qualifica attuale: direttore di segreteria; vice direttore di segreteria; vice direttore aggiunto di segreteria; segretario di sezione; segretario aggiunto di sezione; vice segretario di sezione. Il ruolo della carriera direttiva di cui al quadro 4: del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è mantenuto come ruolo ad esaurimento ed in corrispondenza dei posti in esso occupati saranno tenuti vacanti altrettanti posti nella corrispondente qualifica del ruolo di cui alla tabella A coefficiente 670 annessa alla presente legge. Gli impiegati di ruolo della carriera di concetto, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano da almeno un triennio le funzioni di dirigenza di un ufficio, possono essere inquadrati, previo parere favorevole della Commissione prevista dall', nella qualifica immediatamente superiore.
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