Art. 45 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 45

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Promozione ad agente tecnico capo La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
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