Art. 43
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Promozione e ad usciere capo
La promozione ad usciere capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
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