Art. 41 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 41

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Nomina ad inserviente e ad agente tecnico La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dallo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Il concorso, che ha luogo in Roma, è bandito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato. Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico. La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, è composta da un referendario o da un primo referendario del Consiglio di Stato che la presiede e da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.
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