Art. 37 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 37

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione dello prove La Commissione esaminatrice del concorso, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone: 1) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; 2) di un direttore o di un vice direttore di segreteria 3) di un insegnante di materie letterarie di istituto medio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
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