Art. 30 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 30

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltativo La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto, nominata, dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone: 1) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; 2) di un direttore o di un vice direttore di segreteria; 3) di un insegnante di materie letterarie di istituto medio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un Impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati membri aggiunti. Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica nonchè in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre puniti ai candidati che superano la prova facoltativa di stenografia.
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