Art. 23 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 23

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Promozione a segretario di sezione La promozione a segretario di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti di sezione che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
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