Art. 23
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Promozione a segretario di sezione
La promozione a segretario di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti di sezione che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-04-10;193#art-23