Art. 22 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 22

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Promozione a segretario aggiunto di sezione La promozione a segretario aggiunto di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito conparativo al quale sono ammessi i vice segretari di sezione, che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova.
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