Art. 20 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 20

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Svolgimento ed esito delle prove L'esame di cui all'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte hanno per oggetto: a) un tema di cultura generale; b) elementi di diritto civile e procedura civile; c) elementi di diritto amministrativo. L'esamne orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario e tributario e sulle norme concernenti il Consiglio di Stato. La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale. Con la domanda di ammissione al concorso il candidato può chiedere di essere ammesso a sostenere anche l'esame di una o di entrambe le seguenti prove facoltative: a) lingua francese o inglese o tedesca (breve esperimento di dettatura, versione dall'italiano e di conversazione); b) stenografia e dattilografia (esperimento di dettatura dattilografica o di dettatura e di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistema legalmente riconosciuti); In tal caso nel decreto di nomina della Commissione esaminatrice saranno aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, che abbiano particolare conoscenza della materia. Il concorrente non può essere ammesso a sostenere le prove l'acoltative, se non ha conseguito la idoneità in quelle obbligatorie. Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale, nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per ciascuna delle prove facoltative superate.
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