Art. 17 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 17

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Distribuzione del personale Presso ogni sezione del Consiglio di Stato è istituita una segreteria. Alla direzione di ciascuna delle segreterie è preposto un funzionario della carriera direttiva. Agli uffici di segreteria sono assegnati gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria nel numero ritenuto necessario per il funzionamento. La distribuzione del personale viene disposta con decreto del presidente del Consiglio di Stato, su proposta del segretario generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193#art-17