Art. 16
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Mansioni del personale ausiliario tecnico
Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.
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