Art. 1
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Distinzione delle carriere
Le carriere del personale di segreteria e del personale ausiliario del Consiglio di Stato sono distinte come segue:
carriera direttiva e di concetto;
carriera esecutiva;
carriera del personale ausiliario;
carriera del personale ausiliario tecnico.
Alle segreterie e agli uffici e agli uffici del Consiglio di Stato e addetto personale di dattilografia.
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