Art. 1 · LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

Art. 1

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Distinzione delle carriere Le carriere del personale di segreteria e del personale ausiliario del Consiglio di Stato sono distinte come segue: carriera direttiva e di concetto; carriera esecutiva; carriera del personale ausiliario; carriera del personale ausiliario tecnico. Alle segreterie e agli uffici e agli uffici del Consiglio di Stato e addetto personale di dattilografia.
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