Art. 49 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 49

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Onere finanziario All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatta fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1964 Visto, il Guardasigilli: REALE
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