Art. 38 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 38

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496. Il personale che occupa tali posti è collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.
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