Art. 35 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 35

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Inquadramento nei nuovi ruoli Il personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C quadro 1° allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle A, B e D allegate alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.
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