Art. 34 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 34

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Rapporto informativo e giudizio complessivo Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo. Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo è compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il quale esprime anche il giudizio complessivo.
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