Art. 33 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 33

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 ott 1986
Commissione di disciplina Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dello Avvocato generale dello Stato. Essa è composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto. Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.
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