Art. 30
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Promozione a commesso e commesso capo
Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
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