Art. 29
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Promozione ad usciere capo
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
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